LEGGE 29 aprile 1976, n. 178

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal: 28-3-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18.

  Nei  comuni  indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970,
n.  21,  la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi
domestici  alle  famiglie alloggiate nelle baracche e' posta a carico
dello Stato.
  La  disposizione  di cui al comma precedente si applica a decorrere
dalla  prima  fatturazione  successiva  all'entrata  in  vigore della
presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie
beneficiarie  nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre
1980.(3)(5)((6))
  Ai  relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei
comuni  interessati,  a valere sui fondi a tal fine somministrati dal
Ministero dell'interno.
  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di  lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di
lire  1.300  milioni  per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno
1979  e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato
di   previsione   della   spesa  del  Ministero  dell'interno  per  i
corrispondenti esercizi finanziari.
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AGGIORNAMENTO (3)
La  L.  7 marzo 1981, n.64 ha disposto (con l'art.5, comma 1) che "Il
termine   del   31   dicembre   1980,   indicato  nel  secondo  comma
dell'articolo  18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' prorogato al
31 dicembre 1983."
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AGGIORNAMENTO (5)
La  L.  13 agosto 1984, n. 462 ha disposto (con l'art.22 comma 1) che
le  disposizioni  previst  dal  comma  2  del  presente articolo sono
ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27
marzo  1987,  n.120  ha  disposto (con l'art.13-bis, comma 9) che "Le
disposizioni  previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge
29   aprile  1976,  n.  178,  prorogate  sino  al  31  dicembre  1983
dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e sino al 31 dicembre
1986  dall'articolo  22  della  legge  13  agosto  1984, n. 462, sono
ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990."