LEGGE 29 aprile 1976, n. 178

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal: 30-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  Il Ministro per i lavori  pubblici,  entro  il  termine  di  trenta
giorni dal ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  precedente
articolo  5,  provvede,   ((sentite   le   Commissioni   parlamentari
competenti per materia)) , al riparto tra i  comuni  interessati  dei
fondi disponibili, articolati per anni  finanziari,  sulla  base  del
numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel  territorio
di ciascuno di essi. 
  Il Ministro per i  lavori  pubblici  sulla  base  delle  risultanze
dell'anno   precedente,   ((sentite   le   Commissioni   parlamentari
competenti per materia)) , puo' disporre, entro  il  15  febbraio  di
ciascun anno finanziario, che le somme di cui al  primo  comma  siano
erogate  in  misura  diversa  da  quella  stabilita  nel  riparto  in
relazione alle esigenze di spesa, con  variazione  in  eccesso  o  in
difetto  non  superiore  al  30  per   cento,   fermo   restando   lo
stanziamento, complessivo. 
  Il Ministro per  i  lavori  pubblici  presenta  ogni  sei  mesi  al
Parlamento una  relazione  sull'attuazione  della  presente  legge  e
sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.