stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-5-1976

Art. 21

Ritenute per il Fondo pensioni


L'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 1976 è sostituito dal seguente:
"Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero".