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LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1989
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Art. 13

Ritenute in conto entrate Tesoro


A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento
((...))
;
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;
4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;
6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.
Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(3) (5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata al 7,06 per cento".
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AGGIORNAMENTO(5)

La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 è elevata a all'8,25 per cento".
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AGGIORNAMENTO(6)

La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1› gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1› gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1› gennaio 1991".