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LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  25-4-1976

Art. 18


In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.