LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis 
(Divieto  di  concessione   dei   benefici   e   accertamento   della
      pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). 
 
  1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i  permessi  premio  e  le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI,  esclusa  la
liberazione  anticipata,  possono  essere  concessi  ai  detenuti   e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma  dell'articolo  58-ter
della presente legge: delitti commessi per finalita'  di  terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante
il compimento di atti di  violenza,  delitti  di  cui  agli  articoli
416-bis e 416-ter del codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo  ovvero  al  fine  di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice  penale,  agli  articoli
12, commi 1 e 3, e 12-bis ((...)) del testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni, all'articolo  291-quater  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43,  e
all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli  16-nonies  e  17-bis  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  e  successive  modificazioni.  La
disposizione del  primo  periodo  si  applica  altresi'  in  caso  di
esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da  quelli  ivi
indicati, in  relazione  ai  quali  il  giudice  della  cognizione  o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire  od
occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo  ovvero  per
conseguire o assicurare al condannato o ad altri  il  prodotto  o  il
profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti  reati.  (80)  (102)
(100) (113) 
  1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi,  anche
in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi  dell'articolo
58-ter, ai  detenuti  e  agli  internati  per  delitti  commessi  per
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di   eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti  di  violenza,
per i delitti di cui agli  articoli  416-bis  e  416-ter  del  codice
penale, per delitti commessi avvalendosi  delle  condizioni  previste
dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui
agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis ((...)) del testo unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui  all'articolo  291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'articolo 74 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili
e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla  condanna
o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino  elementi
specifici,  diversi  e  ulteriori  rispetto  alla  regolare  condotta
carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso  rieducativo
e  alla  mera  dichiarazione  di  dissociazione   dall'organizzazione
criminale di eventuale  appartenenza,  che  consentano  di  escludere
l'attualita'  di  collegamenti  con  la   criminalita'   organizzata,
terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di  ripristino  di  tali  collegamenti,
anche indiretti o  tramite  terzi,  tenuto  conto  delle  circostanze
personali  e  ambientali,  delle  ragioni  eventualmente  dedotte   a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica  della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al  fine
della concessione  dei  benefici,  il  giudice  accerta  altresi'  la
sussistenza di iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,
sia  nelle  forme  risarcitorie  che  in   quelle   della   giustizia
riparativa. 
  1-bis.1. I benefici di cui al  comma  1  possono  essere  concessi,
anche  in  assenza  di  collaborazione  con  la  giustizia  ai  sensi
dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i  delitti  di  cui
agli articoli 600, 600-bis, primo comma,  600-ter,  primo  e  secondo
comma, 601, 602, 609-octies e 630  del  codice  penale,  purche'  gli
stessi dimostrino l'adempimento delle  obbligazioni  civili  e  degli
obblighi  di  riparazione  pecuniaria  conseguenti  alla  condanna  o
l'assoluta impossibilita' di tale adempimento  e  alleghino  elementi
specifici,  diversi  e  ulteriori  rispetto  alla  regolare  condotta
carceraria  e  alla   partecipazione   del   detenuto   al   percorso
rieducativo,   che   consentano   di   escludere   l'attualita'    di
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con  il  contesto  nel
quale il reato e' stato  commesso,  tenuto  conto  delle  circostanze
personali  e  ambientali,  delle  ragioni  eventualmente  dedotte   a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica  della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al  fine
della concessione dei benefici, il giudice  di  sorveglianza  accerta
altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle
vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle  della  giustizia
riparativa. 
  1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di  cui
al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire  il
pericolo  del  ripristino  di  collegamenti   con   la   criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai  condannati
di svolgere attivita' o  di  avere  rapporti  personali  che  possono
portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti  con
la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A tal  fine  il
giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in uno  o  piu'
comuni, o soggiorni in un comune determinato. 
  1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre  che  per  taluno  dei
delitti di cui  al  comma  1-bis.1,  anche  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla  commissione  dei
delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis. 
  1-ter. I benefici di  cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,
purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza  di
collegamenti  con  la  criminalita'   organizzata,   terroristica   o
eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli  articoli
575,  600-bis,  secondo  e  terzo  comma,   600-ter,   terzo   comma,
600-quinquies, 628, terzo comma, e 629,  secondo  comma,  del  codice
penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  all'articolo
73 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.309,  e  successive   modificazioni,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma
2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e  terzo  comma,
del codice  penale,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo
416 del codice penale, realizzato allo scopo  di  commettere  delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del  medesimo
codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e  609-octies  del  codice
penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
  1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere  concessi  ai
detenuti  o  internati  per  i   delitti   di   cui   agli   articoli
583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,  609-bis,
609-ter, 609-quater , 609-quinquies, 609-octies  e  609-undecies  del
codice  penale  solo  sulla  base  dei  risultati   dell'osservazione
scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno  un
anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma
dell'articolo 80 della presente legge.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo  precedente  si  applicano  in  ordine  al  delitto  previsto
dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che  risulti  applicata
la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 
  1-quinquies. Salvo quanto previsto  dal  comma  1,  ai  fini  della
concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui
agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se  relativo  al
materiale   pornografico   di    cui    all'articolo    600-quater.1,
600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e  609-undecies  del  codice
penale, nonche' agli  articoli  609-bis  e  609-octies  del  medesimo
codice, se commessi in danno di persona minorenne, il  magistrato  di
sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la  positiva
partecipazione  al  programma  di  riabilitazione  specifica  di  cui
all'articolo 13-bis della presente legge. 
  2. Ai fini della concessione dei benefici di  cui  al  comma  1  il
magistrato di sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  decide
acquisite  dettagliate  informazioni  per  il  tramite  del  comitato
provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente  in
relazione al luogo di detenzione del  condannato.  In  ogni  caso  il
giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla   richiesta   delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare  il  direttore  dell'istituto  penitenziario  in  cui  il
condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1,  il
giudice acquisisce, anche al fine di verificare la  fondatezza  degli
elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito  al
perdurare dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
del contesto criminale nel quale il  reato  e'  stato  consumato,  al
profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua  posizione
all'interno dell'associazione, alle  eventuali  nuove  imputazioni  o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo  carico  e,  ove
significative,  alle  infrazioni  disciplinari  commesse  durante  la
detenzione.  Il  giudice  chiede  altresi'  il  parere  del  pubblico
ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo  grado
o, se si tratta di condanne per i delitti indicati  all'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del  pubblico
ministero presso il tribunale del  capoluogo  del  distretto  ove  e'
stata pronunciata la  sentenza  di  primo  grado  e  del  Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce  informazioni  dalla
direzione dell'istituto ove  l'istante  e'  detenuto  o  internato  e
dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo
familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti  in  ordine
alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore  di  vita,  alle
attivita'  economiche  eventualmente  svolte  e   alla   pendenza   o
definitivita' di misure di prevenzione personali  o  patrimoniali.  I
pareri, le informazioni e gli esiti  degli  accertamenti  di  cui  al
quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla  richiesta.
Il termine puo'  essere  prorogato  di  ulteriori  trenta  giorni  in
ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il
giudice decide anche in assenza  dei  pareri,  delle  informazioni  e
degli esiti degli  accertamenti  richiesti.  Quando  dall'istruttoria
svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di  collegamenti  con
la  criminalita'  organizzata,  terroristica  o  eversiva  o  con  il
contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di
ripristino di tali collegamenti, e'  onere  del  condannato  fornire,
entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni
caso, nel provvedimento con cui decide  sull'istanza  di  concessione
dei  benefici   il   giudice   indica   specificamente   le   ragioni
dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima,  tenuto  conto
dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici  di  cui
al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto
a  regime  speciale  di  detenzione  previsto  dall'articolo   41-bis
solamente dopo  che  il  provvedimento  applicativo  di  tale  regime
speciale sia stato revocato o non prorogato. 
  2-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1-ter,  il   magistrato   di
sorveglianza  o  il  tribunale  di  sorveglianza   decide   acquisite
dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
  2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano
quando e' richiesta la modifica del provvedimento  di  ammissione  al
lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi dalla data  in
cui  il  provvedimento  medesimo  e'  divenuto  esecutivo   a   norma
dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso  modo  si  procede  quando  e'
richiesta la concessione  di  un  permesso  premio  da  parte  di  un
condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi
dal provvedimento di concessione del primo permesso premio. 
  2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza  che  abbiano  ad
oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1  ai  condannati
per i reati di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del
codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono
essere  svolte  dal  pubblico  ministero  presso  il  tribunale   del
capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado.In tal caso, se ha sede in un distretto  diverso,  il  pubblico
ministero  puo'  partecipare  all'udienza  mediante  collegamento   a
distanza. 
  3. Quando il comitato ritiene che sussistano  particolari  esigenze
di sicurezza ovvero che i collegamenti  potrebbero  essere  mantenuti
con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne
da' comunicazione al giudice e il  termine  di  cui  al  comma  2  e'
prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199. 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357  (in
G.U. 1a s.s.  03/08/19949,  n.  32)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo  periodo,  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
come  sostituito  dall'art.  15,  primo  comma,   lettera   a),   del
decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306  (Modifiche  urgenti  al  nuovo
codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di  contrasto   alla
criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n.  356,
nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo
del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in  cui  la
limitata partecipazione al  fatto  criminoso,  come  accertata  nella
sentenza di condanna, renda impossibile un'utile  collaborazione  con
la giustizia, sempre che  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da
escludere in  maniera  certa  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n.
68 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1995, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo  periodo,  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
come  sostituito  dall'art.  15,  primo  comma,   lettera   a),   del
decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306  (Modifiche  urgenti  al  nuovo
codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di  contrasto   alla
criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n.  356,
nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo
del medesimo comma possano essere concessi  anche  nel  caso  in  cui
l'integrale accertamento dei fatti e  delle  responsabilita'  operato
con sentenza irrevocabile renda impossibile  un'utile  collaborazione
con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi  tali  da
escludere in  maniera  certa  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata. 
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AGGIORNAMENTO (30a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 dicembre  1995,  n.  504
(in G.U. 1ª s.s. 20/12/1995, n. 52) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio  1975,
n. 354, nel testo sostituito ad opera  dell'art.  15,  comma  1,  del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7  agosto
1992, n. 356, nella parte  in  cui  prevede  che  la  concessione  di
ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per
i delitti indicati nel primo periodo del comma 1  dello  stesso  art.
4-bis,  che  non  si  trovino  nelle  condizioni  per  l'applicazione
dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  anche  quando
essi ne abbiano gia' fruito in precedenza  e  non  sia  accertata  la
sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre  1997,  n.  445
(in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio  1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non
prevede che il beneficio della semiliberta' possa essere concesso nei
confronti dei condannati che, prima della data di entrata  in  vigore
dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,
con modificazioni,  nella  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  abbiano
raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto  e
per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti  attuali
con la criminalita' organizzata. 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 137 (in
G.U. 1a  s.s.  28/04/1999,  n.  17)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio  1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non
prevede che il beneficio del permesso premio  possa  essere  concesso
nei confronti dei condannati  che,  prima  della  entrata  in  vigore
dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  abbiano
raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto  e
per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti  attuali
con la criminalita' organizzata. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n.  239  (in
G.U. 1a  s.s.  29/10/2014,  n.  45)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella  parte  in  cui
non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari,  da
esso stabilito,  la  misura  della  detenzione  domiciliare  speciale
prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge". 
  Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge  11
marzo 1953,  n.  87,  l'illegittimita'  costituzionale  del  presente
articolo, comma 1, "nella parte in cui non  esclude  dal  divieto  di
concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito,  la  misura
della detenzione domiciliare  prevista  dall'art.  47-ter,  comma  1,
lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando  la  condizione
dell'insussistenza  di  un  concreto  pericolo  di   commissione   di
ulteriori delitti". 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  Successivamente  la  Corte  Costituzionale,  con   sentenza   12-26
febbraio 2020, n.  32  (in  G.U.  1ª  s.s.  04/03/2020,  n.  10),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  6,
lettera b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (che ha disposto la modifica
del presente articolo, comma 1) "in quanto interpretato nel senso che
le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della  legge  26
luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla
esecuzione delle misure privative e  limitative  della  liberta')  si
applichino  anche  ai  condannati  che  abbiano  commesso  il   fatto
anteriormente all'entrata in vigore della legge n.  3  del  2019,  in
riferimento alla disciplina delle misure alternative alla  detenzione
previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354  del  1975,  della
liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e  177  del  codice
penale  e  del  divieto  di  sospensione  dell'ordine  di  esecuzione
previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di  procedura
penale" e, "nella parte in cui  non  prevede  che  il  beneficio  del
permesso premio  possa  essere  concesso  ai  condannati  che,  prima
dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano gia'  raggiunto,
in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla  concessione  del
beneficio stesso". 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 4 dicembre 2019,
n.  253  (in  G.U.  1ª  s.s.  11/12/2019,  n.  50),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  4-bis,  comma  1,  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di  cui
all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi  avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo  ovvero  al  fine  di
agevolare l'attivita' delle associazioni in  esso  previste,  possano
essere concessi permessi premio anche in  assenza  di  collaborazione
con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit.,
allorche' siano stati  acquisiti  elementi  tali  da  escludere,  sia
l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, sia  il
pericolo del ripristino di tali collegamenti". 
  Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975,
nella parte in cui non prevede che ai  detenuti  per  i  delitti  ivi
contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da
quelli commessi avvalendosi delle condizioni  previste  dallo  stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle  associazioni
in esso previste, possano essere concessi permessi  premio  anche  in
assenza di collaborazione con la giustizia a norma  dell'art.  58-ter
del medesimo ordin. penit., allorche' siano stati acquisiti  elementi
tali  da  escludere,  sia  l'attualita'  di   collegamenti   con   la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva,  sia  il  pericolo
del ripristino di tali collegamenti". 
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AGGIORNAMENTO (113) 
  Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla
L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)  che
"La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  numero
1), non si applica quando  il  delitto  diverso  da  quelli  indicati
nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e'
stato commesso prima della data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto".