LEGGE 23 dicembre 1975, n. 698

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1977)
Testo in vigore dal: 8-9-1977
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  ((Il  personale  dell'ente  di  ruolo  e  avventizio,  in  servizio
continuativo   alla   data  del  20  novembre  1975,  che  sia  stato
regolarmente  assunto  e'  trasferito con decreto del Ministro per la
sanita' entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1
gennaio   1976   alle  province  e  ai  comuni  o  loro  consorzi  in
corrispondenza   delle   funzioni   loro  attribuite  dagli  articoli
precedenti.  Con  effetto  dalla stessa data e fino all'inquadramento
nei  rispettivi  ruoli,  le  province  e  i  comuni  o  loro consorzi
provvederanno  a  corrispondere  al personale medesimo il trattamento
economico gia' in godimento alle dipendenze dell'ONMI)).
  Per  il  personale  degli  asili  nido  addetto  alla assistenza ai
bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni
esercitate per un periodo non inferiore a due anni.
  I   comuni  e  le  province  sono  autorizzati  a  provvedere,  ove
necessario, alle occorrenti variazioni di organico.
  ((Il  personale  di  ruolo e avventizio della sede centrale che sia
stato  regolarmente  assunto  e  che sia in servizio alla data del 20
novembre  1975  viene  trasferito  alle  regioni  a  copertura  delle
esigenze   delle   medesime  o  collocato  nel  ruolo  unico  di  cui
all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382)).
  Fino  alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo
unico  di  cui  sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di
altri  enti  pubblici,  il  personale  stesso e' assegnato a prestare
servizio  presso  il  Ministero  della  sanita',  nel  cui  stato  di
previsione saranno iscritti i relativi oneri.
  L'inquadramento   nei   ruoli   degli  enti  destinatari  ha  luogo
salvaguardando  le  posizioni di carriera ed il trattamento economico
acquisiti  all'entrata  in  vigore della presente legge ed ha effetto
dalla  stessa  data  del  trasferimento.  Sono  fatti salvi i diritti
sorgenti  dalla applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70. Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero
della sanita'.