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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 695

Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.

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Testo in vigore dal:  15-1-1976

Art. 3

Componenti eletti dai magistrati


L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti:
otto fra i magistrati di Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.
Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni.
Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".