LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 11-7-1990
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 81.
              (((Espulsione dello straniero condannato)

  1.  Lo  straniero  condannato  per  uno  dei  reati  previsti dagli
articoli 71, 71 bis, 73 e 76, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere
espulso dallo Stato.
  2.  Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato nei confronti
dello stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla
presente legge.
  3.  Se  ricorre  lo  stato di flagranza di cui all'articolo 382 del
codice  di  procedura  penale  in riferimento ai delitti previsti dai
commi  1,  2  e  5 dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione
immediata  e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo
nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente)).
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AGGIORNAMENTO (2a)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983,
n.   31   (in   G.U.   1a  s.s.  02/03/1983,  n.  60)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della  presente  legge  nelle parti
concernenti  le  attribuzioni  delle  regioni,  in cui, relativamente
all'ambito  territoriale  del  Trentino-Alto Adige, non statuisce che
dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.