LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 11-7-1990
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27.
                  Autorizzazione alla coltivazione

  La  richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il
nome  del  richiedente  coltivatore  responsabile,  l'indicazione del
luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla
quale   sara'  effettuata  la  coltivazione,  nonche'  la  specie  di
coltivazione  e  i  prodotti  che si intende ottenere. Il richiedente
deve  indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia
dei prodotti ottenuti.
  Sia   la   richiesta   che   l'eventuale  decreto  ministeriale  di
autorizzazione  sono  trasmessi  ((alla  competente  unita' sanitaria
locale))  e  agli  organi  di  cui  all'articolo  29  ai quali spetta
l'esercizio  della  vigilanza  e del controllo di tutte le fasi della
coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
  L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione, anche per
la  raccolta,  la  detenzione  e la vendita dei prodotti ottenuti, da
effettuarsi  esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per
la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti. (2a)
----------------
AGGIORNAMENTO (2a)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983,
n.   31   (in   G.U.   1a  s.s.  02/03/1983,  n.  60)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della  presente  legge  nelle parti
concernenti  le  attribuzioni  delle  regioni,  in cui, relativamente
all'ambito  territoriale  del  Trentino-Alto Adige, non statuisce che
dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.