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LEGGE 25 novembre 1975, n. 707

Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  18-1-1976 al: 31-12-1992
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Art. 16


Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, è sostituito dai seguenti:
"Dal 1 gennaio 1977, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, gli autoveicoli e, se muniti di cabine, gli altri veicoli a motore con più di due ruote, per circolare su strada, devono essere dotati di un dispositivo retrovisore esterno, collocato sul lato sinistro conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Dal 1 gennaio 1977, i veicoli di nuova costruzione di tipo già omologato o comunque già approvato, che rientrano nelle categorie e nei casi previsti dai decreti del Ministro per i trasporti di attuazione, a norma della presente legge, delle direttive comunitarie 71/127 CEE e 70/221 CEE, per essere immessi in circolazione, devono essere muniti di retrovisori e di dispositivi di protezione posteriore in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti medesimi.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, saranno emanate le disposizioni per l'applicazione, nei casi richiamati al precedente secondo comma, di un dispositivo di protezione posteriore ai veicoli con targa nazionale comunque in circolazione al 1 gennaio 1977".