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LEGGE 16 ottobre 1975, n. 493

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

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Testo in vigore dal:  18-10-1975

Art. 2


Per l'effettuazione di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea il Ministro per i trasporti è autorizzato ad assumere impegni in ragione di:
lire 5 miliardi per il 1975;
lire 15 miliardi per il 1976;
lire 25 miliardi per il 1977;
lire 40 miliardi per il 1978;
lire 50 miliardi per il 1979;
lire 50 miliardi per il 1980;
lire 15 miliardi per il 1981.
Gli interventi saranno destinati:
per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord Milano;
per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana;
per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana;
per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea.
Sui provvedimenti, che saranno adottati nelle forme previste dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, e che potranno comportare la proroga delle rispettive concessioni fino a un massimo di venticinque anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, sarà preventivamente sentita la regione interessata che farà conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni.
Le opere e il materiale mobile delle ferrovie resteranno acquisiti in proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario erogato in esecuzione della presente disposizione e lasciati in uso gratuito ai concessionari che ne cureranno la perfetta conservazione ed il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a causa di forza maggiore.
All'onere di lire 5 miliardi e lire 15 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo negli anni 1975 e 1976 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per l'anno 1975 e per l'anno 1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1975

LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - VISENTINI - DONAT-CATTIN - MARCORA - MARTINELLI - GIOIA - TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE