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LEGGE 6 agosto 1975, n. 419

Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

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Testo in vigore dal:  13-9-1975

Art. 6



I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sono sostituiti dai seguenti:
"Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.
Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione".
Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:
"La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2".