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LEGGE 5 agosto 1975, n. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento.

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Testo in vigore dal:  12-9-1975

Art. 6

Finanziamento dei programmi e snellimento delle procedure


Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per il periodo 1975-1977 e di lire 1.050 miliardi per il periodo 1978-1980.
Una quota di tali finanziamenti, pari a 15 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata, per la esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti statali; una ulteriore quota, pari a 9 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata per la concessione di contributi per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi e da enti ed istituzioni da accordarsi, nella misura e con le modalità e condizioni stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed assicurando agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'Ente per le scuole materne per la Sardegna ed all'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia nelle regioni di confine nel complesso una quota pari al 40 per cento della somma disponibile.
Per l'esecuzione dei programmi già deliberati ai sensi del precedente articolo 3 le regioni possono assumere impegni di spesa fino a concorrenza dello stanziamento ad esse assegnato per ciascun triennio cui si riferisce il programma. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato.
Nell'ambito dell'assegnazione triennale si provvede a decorrere dall'esercizio 1976 ad una erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5 per cento delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese di avvio dell'intervento.
Le erogazioni per la realizzazione delle opere sono disposte nei limiti delle disponibilità annuali previste a favore di ciascuna regione nel decreto di cui al precedente articolo 3, quinto comma, in relazione all'ammontare complessivo delle spese relative all'acquisizione delle aree e dei pagamenti delle opere già eseguite nella regione.
All'esecuzione dei lavori provvedono gli enti obbligati.
Le erogazioni verranno disposte con mandati diretti a favore delle regioni e su richiesta delle stesse a favore degli enti obbligati.
Per il completamento dei lavori di costruzione di edifici scolastici finanziati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e per la liquidazione dei maggiori oneri relativi ai lavori stessi, è autorizzato l'impiego dei fondi di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 413.
Il riscontro della Corte dei conti su tutti gli atti oggetto della presente legge e su quelli relativi alle precedenti leggi vigenti in materia di edilizia scolastica è successivo.
L'importo complessivo di lire 1.850 miliardi relativo ai programmi di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1975, di lire 205 miliardi per l'anno 1976, di lire 250 miliardi per l'anno 1977, di lire 400 miliardi per l'anno 1978, di lire 300 miliardi per l'anno 1979, di lire 350 miliardi per l'anno 1980, di lire 300 miliardi per anno 1981, di lire 25 miliardi per l'anno 1982.
Per ciascuno degli anni 1975 e 1976 sulle somme autorizzate con il precedente comma graverà anche la spesa di lire 400 milioni da erogarsi dal Ministero della pubblica istruzione per le finalità di cui al successivo articolo 11.