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LEGGE 2 agosto 1975, n. 393

Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2010)
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Testo in vigore dal:  7-9-1975

Art. 13


Le concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e quelle scadute per le quali l'ENEL non si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1965, n. 342, possono essere assentite a favore dei soggetti indicati nei numeri 5, 6, 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi delle disposizioni del citato testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
Sulle concessioni di cui sopra gli enti locali e le aziende municipalizzate possono comunque esercitate diritto di prelazione.
I soggetti indicati nel n. 5, articolo 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche in pendenza dell'istruttoria prevista nella norma citata, possono chiedere la concessione relativa a derivazioni idroelettriche per la costruzione di impianti idroelettrici di produzione con i relativi impianti di trasformazione e trasporto, con particolare riguardo a quelli aventi scopo multiplo: difesa dalle piene dei corsi d'acqua, invaso d'acqua per usi potabili ed irrigui, di rigenerazione mediante pompaggio e simili, e di quelli aventi interesse locale, o di limitata potenza.
La domanda è comunicata in copia dal Ministero dei lavori pubblici all'ENEL.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ENEL ha facoltà di chiedere a proprio favore la concessione della derivazione idroelettrica per la quale è stata presentata domanda dall'ente locale. Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, decide sull'assegnazione all'ente locale o all'ENEL, fatti salvi gli scopi di cui al terzo comma del presente articolo e con l'obbligo di utilizzazione della concessione stessa. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Ministro per i lavori pubblici decide la concessione all'ente locale.