LEGGE 31 luglio 1975, n. 364

Modifiche alla disciplina dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1976)
Testo in vigore dal: 27-8-1975
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  A  decorrere  dall'anno  1976,  l'indennita'  integrativa  speciale
mensile e' corrisposta, al personale in attivita' ed  in  quiescenza,
anche in aggiunta alla tredicesima mensilita' per  un  importo  lordo
pari alla differenza tra la misura spettante  nel  mese  di  dicembre
dell'anno considerato e quella fissata al 1 gennaio 1975 in L. 48.400
per il personale in attivita' di servizio ed  in  L.  ((38.720))  per
quello in quiescenza. 
  Per l'anno 1975, l'importo dell'indennita' integrativa speciale  da
corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilita' e' di L.  4.650
per il personale in  attivita'  e  di  L.  ((3.720))  per  quello  in
quiescenza. 
  Il beneficio derivante dall'applicazione dei  precedenti  commi  e'
proporzionalmente ridotto nei casi in cui la  tredicesima  mensilita'
non competa in misura intera.