LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 50. 
                   (Ammissione alla semiliberta'). 
 
  1. Possono  essere  espiate  in  regime  di  semiliberta'  la  pena
dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi,  se
il condannato non e' affidato in prova al servizio sociale. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato  puo'  essere
ammesso al regime  di  semiliberta'  soltanto  dopo  l'espiazione  di
almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno
dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e  1quater  dell'articolo  4-
bis, di almeno due terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in
ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se  mancano
i presupposti per l'affidamento in  prova  al  servizio  sociale,  il
condannato per un reato  diverso  da  quelli  indicati  nel  comma  1
dell'articolo 4- bis puo' essere ammesso al  regime  di  semiliberta'
anche prima dell'espiazione di meta' della pena. 
  3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto  della
pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. 
  4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in  relazione
ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando  vi  sono  le
condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa'. 
  5. Il condannato all'ergastolo puo' essere  ammesso  al  regime  di
semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni di pena. 
  6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la
propria volonta' di reinserimento nella vita sociale, la semiliberta'
puo'   essere   altresi'    disposta    successivamente    all'inizio
dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo  47,  comma  4,  in
quanto compatibile. ((103)) 
  7. Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una detenuta madre di
un figlio di eta' inferiore a tre anni, essa ha diritto di  usufruire
della casa per la semiliberta' di cui all'ultimo comma  dell'articolo
92 del decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1976,  n.
431. (61) 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U.  1ª
s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che
allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel  territorio
dello Stato o privo del permesso  di  soggiorno,  sia  in  ogni  caso
precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste. 
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AGGIORNAMENTO (103) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 74 (in
G.U. 1ª s.s. 29/04/2020,  n.  18),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975,  n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e  sulla  esecuzione  delle
misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non
consente  al  magistrato  di  sorveglianza  di   applicare   in   via
provvisoria la semiliberta', ai sensi dell'art. 47, comma  4,  ordin.
penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal  terzo
periodo del comma 2 dello stesso art. 50".