LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 8-4-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 47-ter 
                      (Detenzione domiciliare). 
 
  01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad  eccezione  di
quelli previsti dal libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  e
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies  del  codice  penale,
dall'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice  di  procedura  penale  e
dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere  espiata  nella
propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura,  assistenza  ed
accoglienza, quando trattasi di persona che, al  momento  dell'inizio
dell'esecuzione della pena,  o  dopo  l'inizio  della  stessa,  abbia
compiuto i settanta anni di eta' purche'  non  sia  stato  dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato  mai
condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.
((109)) 
  1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche  se
costituente  parte  residua  di  maggior  pena,   nonche'   la   pena
dell'arresto, possono essere espiate nella propria  abitazione  o  in
altro luogo di privata dimora  ovvero  in  luogo  pubblico  di  cura,
assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a),
in case famiglia protette, quando trattasi di: 
    a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci
con lei convivente; (65) 
    b) padre, esercente la potesta', di prole di  eta'  inferiore  ad
anni dieci con  lui  convivente,  quando  la  madre  sia  deceduta  o
altrimenti  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla
prole; (93) 
    c) persona in condizioni di  salute  particolarmente  gravi,  che
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; 
    d) persona di eta' superiore a sessanta anni,  se  inabile  anche
parzialmente; 
    e) persona minore di anni  ventuno  per  comprovate  esigenze  di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 
  1.1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94. 
  1-bis.  La  detenzione  domiciliare  puo'  essere   applicata   per
l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore  a
due anni,  anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,
indipendentemente dalle condizioni di  cui  al  comma  1  quando  non
ricorrono i  presupposti  per  l'affidamento  in  prova  al  servizio
sociale e sempre che tale misura sia idonea ad  evitare  il  pericolo
che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione  non
si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis. 
  1-ter. Quando potrebbe essere disposto  il  rinvio  obbligatorio  o
facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e
147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena
supera il limite di cui al comma 1,  puo'  disporre  la  applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale
applicazione, termine che puo' essere prorogato.  L'esecuzione  della
pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.(96) 
  1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e'
rivolta, dopo  che  ha  avuto  inizio  l'esecuzione  della  pena,  al
tribunale  di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo  di
esecuzione. Nei casi in cui vi sia  un  grave  pregiudizio  derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di  detenzione
domiciliare di cui ai precedenti  commi  01,  1,  1-bis  e  1-ter  e'
rivolta   al   magistrato   di   sorveglianza   che   puo'   disporre
l'applicazione provvisoria della  misura.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. 
  1-quinquies.  Nei  confronti  dei  detenuti  per  uno  dei  delitti
previsti dall'articolo 51, comma  3-bis  e  3-quater  del  codice  di
procedura  penale  o  sottoposti  al  regime  previsto  dall'articolo
41-bis, il tribunale  o  il  magistrato  di  sorveglianza,  prima  di
provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della  pena  ai  sensi
degli articoli 146 o 147 del codice  penale  con  applicazione  della
detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la  sentenza  di
condanna e, nel  caso  di  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  anche  quello   del   Procuratore   nazionale
antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei  collegamenti
con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I
pareri sono resi al magistrato di  sorveglianza  e  al  tribunale  di
sorveglianza  nel  termine,  rispettivamente,  di  due  giorni  e  di
quindici giorni dalla richiesta.  Salvo  che  ricorrano  esigenze  di
motivata  eccezionale  urgenza,  il  tribunale  o  il  magistrato  di
sorveglianza non possono provvedere prima del  decorso  dei  predetti
termini. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165. 
  4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la  detenzione
domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo  284  del  codice  di  procedura  penale.  Determina  e
impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi  del  servizio
sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono  essere  modificate
dal magistrato di sorveglianza competente per  il  luogo  in  cui  si
svolge la detenzione domiciliare. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10. 
  5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la  detenzione
domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto  dalla
presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere
grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura
e l'assistenza  medica  del  condannato  che  trovasi  in  detenzione
domiciliare. 
  6. La detenzione domiciliare e' revocata se  il  comportamento  del
soggetto, contrario alla legge o alle  prescrizioni  dettate,  appare
incompatibile con la prosecuzione delle misure. 
  7. Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a  cessare  le
condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter. 
  8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella  propria
abitazione o in un altro dei luoghi  indicati  nel  comma  1,  se  ne
allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si
applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. (65)
(93) 
  9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto
non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio. 
  9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi  dei
commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra
misura. 
                                                                 (19) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 aprile 1990, n.  215  (in
G.U. 1a  s.s.  18/04/1990,  n.  16)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47- ter, primo comma, n. 1, della  legge  26
luglio 1975 n. 354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), cosi'
come aggiunto dall'art.  13  della  legge  10  ottobre  1986  n.  663
(Modifiche  alla  legge  sull'ordinamento   penitenziario   e   sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella
parte in cui non prevede che la detenzione  domiciliare,  concedibile
alla madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei  convivente,
possa essere  concessa,  nelle  stesse  condizioni,  anche  al  padre
detenuto, qualora la madre sia deceduta  o  altrimenti  assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte costituzionale con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 414 (in
G.U. 1a  s.s.  27/11/1991,  n.  47)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47-ter della legge 26 luglio  1975,  n.  354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta'),  nel   testo   introdotto
dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in  cui
non prevede che la reclusione  militare  sia  espiata  in  detenzione
domiciliare quando trattasi  di  "persona  in  condizioni  di  salute
particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i  presidi
sanitari territoriali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-5 dicembre  2003,
n.  350  (in  G.U.  1a  s.s.  10/12/2003,  n.   49)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter,  comma  1,  lettera
a), della legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
della liberta), nella parte in cui non prevede la  concessione  della
detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e,
nei casi previsti dal comma 1,  lettera  b),  del  padre  condannato,
conviventi  con  un   figlio   portatore   di   handicap   totalmente
invalidante. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10- 12 giugno  2009,  n.  177
(in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda  parte,
e 8, della legge 26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
della liberta'), nella parte in cui  non  limita  la  punibilita'  ai
sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento  che  si
protragga per piu' di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies,
comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975,  sul  presupposto,  di
cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della  medesima  legge,  che  non
sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  25  ottobre  -  22  novembre
2018, n. 211 (in G.U.  1ª  s.s.  28/11/2018,  n.  47)  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma  1,  lettera
b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), nella parte in cui  non  limita  la  punibilita'  ai
sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento  che  si
protragga per piu' di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies,
commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975,  sul  presupposto,
di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che  non
sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 19 aprile 2019,
n.  99  (in  G.U.  1ª  s.s.  24/04/2019,  n.   17),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave  infermita'
psichica sopravvenuta, il tribunale di  sorveglianza  possa  disporre
l'applicazione al condannato della detenzione  domiciliare  anche  in
deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 marzo 2021, n. 56  (in
G.U. 1ª s.s. 07/04/2021,  n.  14),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47-ter, comma  01,  della  legge  26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative  della  liberta'),  limitatamente
alle parole «ne' sia stato mai condannato  con  l'aggravante  di  cui
all'articolo 99 del codice penale»".