LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 27-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 41-bis 
                     (Situazioni di emergenza). 
 
  1. In casi eccezionali di rivolta o di altre  gravi  situazioni  di
emergenza, il Ministro della  giustizia  ha  facolta'  di  sospendere
nell'istituto interessato o in parte  di  esso  l'applicazione  delle
normali regole di trattamento dei  detenuti  e  degli  internati.  La
sospensione deve essere motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare
l'ordine e la sicurezza e ha la  durata  strettamente  necessaria  al
conseguimento del fine suddetto. 
  2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche a  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della
giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte,
nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di  cui
al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o  comunque  per  un
delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine
di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi
siano elementi tali da far ritenere la  sussistenza  di  collegamenti
con   un'associazione    criminale,    terroristica    o    eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti  previsti
dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto  con  le
esigenze di  ordine  e  di  sicurezza.  La  sospensione  comporta  le
restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze
e per impedire i collegamenti con l'associazione di  cui  al  periodo
precedente.  In  caso  di  unificazione  di  pene  concorrenti  o  di
concorrenza di piu' titoli di custodia cautelare, la sospensione puo'
essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o  di
misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis. 
  2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e' adottato con
decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del
Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico  ministero  che
procede alle indagini preliminari ovvero  quello  presso  il  giudice
procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione  presso  la
Direzione nazionale antimafia,  gli  organi  di  polizia  centrali  e
quelli  specializzati  nell'azione  di  contrasto  alla  criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a  quattro  anni
ed e' prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno
pari a due anni.  La  proroga  e'  disposta  quando  risulta  che  la
capacita' di mantenere  collegamenti  con  l'associazione  criminale,
terroristica o eversiva non e' venuta meno, tenuto  conto  anche  del
profilo criminale e della posizione rivestita dal  soggetto  in  seno
all'associazione,  della  perdurante   operativita'   del   sodalizio
criminale,  della  sopravvenienza   di   nuove   incriminazioni   non
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e
del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso  del
tempo non costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la  capacita'  di  mantenere  i  collegamenti  con  l'associazione  o
dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94. 
  2-quater. I detenuti sottoposti al regime  speciale  di  detenzione
devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente
dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque
all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate  dal  resto
dell'istituto e custoditi  da  reparti  specializzati  della  polizia
penitenziaria. La sospensione delle regole  di  trattamento  e  degli
istituti di cui al comma 2 prevede: 
    a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed  esterna,
con riguardo principalmente alla necessita' di prevenire contatti con
l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale  riferimento,
contrasti con elementi di  organizzazioni  contrapposte,  interazione
con  altri  detenuti   o   internati   appartenenti   alla   medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 
    b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno  al  mese  da
svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati  in
modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con
persone diverse dai familiari e conviventi,  salvo  casi  eccezionali
determinati volta per volta dal direttore dell'istituto  ovvero,  per
gli imputati fino alla  pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi  di  quanto  stabilito
nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono  sottoposti  a
controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del  medesimo  secondo
comma dell'articolo 11; solo per coloro che non  effettuano  colloqui
puo' essere autorizzato, con  provvedimento  motivato  del  direttore
dell'istituto ovvero, per gli  imputati  fino  alla  pronuncia  della
sentenza di primo grado,  dall'autorita'  giudiziaria  competente  ai
sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e  solo
dopo i primi  sei  mesi  di  applicazione,  un  colloquio  telefonico
mensile con i familiari e conviventi della durata  massima  di  dieci
minuti  sottoposto,  comunque,  a  registrazione.  I  colloqui   sono
comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non
si  applicano  ai  colloqui  con  i  difensori  con  i  quali  potra'
effettuarsi, fino ad un massimo di  tre  volte  alla  settimana,  una
telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti  con
i familiari; (75) 
    c) la limitazione delle somme,  dei  beni  e  degli  oggetti  che
possono essere ricevuti dall'esterno; 
    d)  l'esclusione  dalle  rappresentanze  dei  detenuti  e   degli
internati; 
    e) la sottoposizione a visto  di  censura  della  corrispondenza,
salvo quella con i membri del Parlamento o con  autorita'  europee  o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia; ((110)) 
    f) la limitazione  della  permanenza  all'aperto,  che  non  puo'
svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad  una  durata  non
superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di  cui
al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre  adottate  tutte  le
necessarie misure di  sicurezza,  anche  attraverso  accorgimenti  di
natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che  sia
assicurata la assoluta  impossibilita'  di  comunicare  tra  detenuti
appartenenti a diversi gruppi  di  socialita',  scambiare  oggetti  e
cuocere cibi. (90) (106) 
  2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute
o private della liberta' personale,  quale  meccanismo  nazionale  di
prevenzione (NPM) secondo il Protocollo  opzionale  alla  Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura  e  altri  trattamenti  o  pene
crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre  2002,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012,  n.
195,  accede  senza  limitazione  alcuna  all'interno  delle  sezioni
speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati  sottoposti
al regime speciale di cui al presente  articolo  e  svolge  con  essi
colloqui visivi riservati senza limiti di  tempo,  non  sottoposti  a
controllo auditivo o a videoregistrazione e  non  computati  ai  fini
della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 
  2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti,  comunque
denominati,  accedono,  nell'ambito  del  territorio  di  competenza,
all'interno  delle  sezioni  speciali  degli   istituti   incontrando
detenuti ed  internati  sottoposti  al  regime  speciale  di  cui  al
presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi  esclusivamente
videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei
colloqui personali di cui al comma 2-quater. 
  2-quater.3.  I  garanti  comunali,   provinciali   o   delle   aree
metropolitane  dei  diritti  dei   detenuti,   comunque   denominati,
nell'ambito  del   territorio   di   propria   competenza,   accedono
esclusivamente  in  visita  accompagnata  agli  istituti   ove   sono
ristretti i detenuti di cui al  presente  articolo.  Tale  visita  e'
consentita solo per verificare le condizioni di  vita  dei  detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi  con  i  detenuti  sottoposti  al
regime speciale di cui al presente articolo. 
  2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del  quale  e'
stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al  comma
2,  ovvero  il  difensore,  possono  propone   reclamo   avverso   il
procedimento applicativo. Il reclamo e'  presentato  nel  termine  di
venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su  di  esso  e'
competente a decidere  il  tribunale  di  sorveglianza  di  Roma.  Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
  2-sexies. Il tribunale, entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera  di  consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale,  sulla  sussistenza  dei  presupposti  per   l'adozione   del
provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero  possono
essere  altresi'  svolte  da  un  rappresentante   dell'ufficio   del
procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del  procuratore
nazionale  antimafia.  Il   procuratore   nazionale   antimafia,   il
procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso  la
corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il  difensore  possono
propone, entro dieci giorni  dalla  sua  comunicazione,  ricorso  per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  ed   e'
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre  un  nuovo
provvedimento ai  sensi  del  comma  2,  deve,  tenendo  conto  della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o
non valutati in sede di reclamo. 
  2-septies. Per la  partecipazione  del  detenuto  o  dell'internato
all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo  146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 16 febbraio 1995, n.  36  ha  disposto  (con  l'art.  1)  che
"L'efficacia delle disposizioni  di  cui  al  comma  2  dell'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  introdotto  dall'articolo
10  della  legge  10  ottobre  1986,  n.  663,   e   modificato   dal
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' prorogata fino al  31  dicembre
1999". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6 comma 1)  che
il termine di efficacia della modifica introdotta e' posto alla  data
del 31 dicembre 2000. 
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AGGIORNAMENTO (35a) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla  L.  26  novembre
1999, n.446 ha disposto (con l'art. 6 comma 1-bis) che "Il termine di
efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo
41-bis  della  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   e   successive
modificazioni." 
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AGGIORNAMENTO (35b) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla  L.  24  novembre
2000, n. 341 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che  "Il  termine  di
efficacia delle disposizioni della presente legge e' posto alla  data
del 31 dicembre 2002." 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 giugno 2013,  n.  143
(in G.U. 1ª s.s. 26/06/2013, n. 26), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo  41-bis,  comma  2-quater,  lettera  b),
ultimo  periodo,  della  legge  26  luglio  1975,   n.   354   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
privative e limitative della liberta'), come modificato dall'articolo
2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),  limitatamente  alle
parole «con i quali potra' effettuarsi, fino ad  un  massimo  di  tre
volte alla settimana, una telefonata  o  un  colloquio  della  stessa
durata di quelli previsti con i familiari»". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26  settembre  -  12  ottobre
2018, n. 186 (in G.U. 1ª  s.s.  17/10/2018,  n.  41),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  41-bis,  comma  2-quater,
lettera  f),  della   legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'), come modificato dall'art.  2,
comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio  2009,  n.  94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),  limitatamente  alle
parole «e cuocere cibi»". 
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AGGIORNAMENTO (106) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 maggio 2020, n. 97 (in
G.U. 1ª s.s. 27/05/2020,  n.  22),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater,  lettera  f),  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
nella parte in cui prevede  l'adozione  delle  necessarie  misure  di
sicurezza  volte  a  garantire  che  sia  assicurata   «la   assoluta
impossibilita' di comunicare  tra  detenuti  appartenenti  a  diversi
gruppi  di  socialita',  scambiare  oggetti»  anziche'  «la  assoluta
impossibilita'  di  comunicare  e  scambiare  oggetti  tra   detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialita'»". 
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AGGIORNAMENTO (110) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2  dicembre  2021-24  gennaio
2022, n. 18 (in  G.U.  1ª  s.s.  26/01/2022,  n.  4),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  41-bis,  comma  2-quater,
lettera  e),  della   legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
esclude dalla sottoposizione a visto  di  censura  la  corrispondenza
intrattenuta con i difensori".