stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 luglio 1975, n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-1-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:
a) a provvedere alla soppressione degli uffici centrali delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'articolo 1, primo comma, lettere a) e c) nonché a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti;
b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;
c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed economiche acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lettera b) i dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge e dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) a sopprimere gli uffici periferici delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti, collocando il relativo personale, eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente lettera c).
Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) la soppressione degli uffici centrali terrà conto, oltre che della cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del trasferimento degli uffici periferici;
2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del personale dei ruoli unici presso le singole amministrazioni, assicurando a detto impiego la necessaria mobilità, nonché per disciplinare l'amministrazione del personale stesso.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO(1)
La L. 27 novembre 1976, n.894 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalità di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."