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LEGGE 22 luglio 1975, n. 319

Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  12-10-1980
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Art. 3

((La giunta esecutiva della cassa,sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati,può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio,rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali,entro il medesimo termine,detta continuità non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci))
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