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LEGGE 22 luglio 1975, n. 319

Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  14-8-1975

Art. 2


Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.
Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.
In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.
Il comitato dei delegati può esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.
Sono esonerati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.