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LEGGE 17 luglio 1975, n. 400

Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  10-9-1975

Art. 3


Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.
In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione né a ripartizioni parziali - è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.