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LEGGE 6 giugno 1975, n. 172

Provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
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Testo in vigore dal:  27-8-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita da almeno un anno anche con abbonamento postale e con diversa periodicità, integrazioni sul prezzo della carta assegnata per il tramite dello stesso Ente nelle seguenti misure:
a) lire 180 al chilogrammo per le prime 30.000 copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani;
b) lire 150 al chilogrammo fino a 16 pagine, lire 100 al chilogrammo per le pagine 17ª e 18ª per le copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani da 30.001 a 60.000;
c) lire 100 al chilogrammo fino al limite massimo di 18 pagine per le copie giornaliere eccedenti la tiratura di cui alla lettera b);
d) ulteriori lire 20 al chilogrammo oltre alle integrazioni di prezzo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per i giornali editi da cooperative di giornalisti;
e) lire 50 al chilogrammo fino a 150 pagine per i giornali non quotidiani il cui contenuto politico, sindacale, economico, religioso, sportivo o di chiaro valore culturale sia stato già riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951, a condizione che la loro composizione risulti - come media annuale - almeno per la metà, di testo non pubblicitario;
f) integrazione unitaria al chilogrammo, nei limiti di spesa totale di 1.000 milioni, per i periodici comunque stampati e non rientranti nei benefici di cui alla lettera e), il cui contenuto politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo sia stato già riconosciuto dal comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959 e al decreto del Ministro per le finanze 28 dicembre 1972, incaricato di esprimere parere sul carattere dei periodici ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, della legge 1° agosto 1949, n. 482, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
((1))

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno dell'importo complessivo di lire 1.000 milioni a riviste di elevato valore culturale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951 e della legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero dei beni culturali e ambientali, con prevalente riguardo alle riviste di carattere scientifico.
((1))

L'Ente stesso è autorizzato altresì a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 2.000 milioni all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già collegate per telescrivente - con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - con almeno 15 quotidiani di cinque regioni, abbiano alle loro dipendenze almeno dieci giornalisti professionisti e quindici poligrafici ed effettuino almeno 12 ore di trasmissione al giorno.
((1))

L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui sopra verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali ripartendo la metà dell'importo complessivo in parti uguali fra gli aventi diritto e l'altra metà proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia e ai notiziari specializzati editati.
((1))

L'Ente per la cellulosa e per la carta è inoltre autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 1.000 milioni a giornali italiani all'estero, secondo condizioni e modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali, tenuto conto delle risultanze della Conferenza nazionale della emigrazione.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 1 agosto 1978, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 500 milioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 1.000 milioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 2.000 milioni".