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LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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Testo in vigore dal:  15-6-2019
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Art. 5



È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
((Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il))
contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
((Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.))

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.