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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 22



Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione speciale del Fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385))
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((6))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385))
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((6))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385))
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((6))

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, 4 pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che i commi secondo, terzo e quarto del presente articolo sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.