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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 2


Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonché dai principi fondamentali della presente legge.
Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonché dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.
Si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione del primo comma i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 - terzo, sesto e settimo comma -, 24 - primo e secondo comma -, 25, 26, 30 - primo e terzo comma - 33, 34, 37 - primo e secondo comma -, 38, 40 - primo, secondo e terzo comma -, 42, 44, 48 - primo comma - 49 - secondo, terzo, quinto e settimo comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.
Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.
Fino a quando le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni già contenute in leggi regionali vigenti purché non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo.