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LEGGE 28 aprile 1975, n. 135

Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/1995)
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Testo in vigore dal:  22-5-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 febbraio 1975, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926, sono aumentate di lire 25.000.
Tale aumento spetta nella stessa misura alle ispettrici e alle assistenti del Corpo di polizia femminile.
A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennità mensile per servizio di istituto, prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a lire 55.000.