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LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1996)
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-3-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 7



Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (in G.U. 1ª s.s. 06/03/1996 n. 10) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.