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LEGGE 14 aprile 1975, n. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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vigente al 12/07/2018
Testo in vigore dal:  6-5-2004 al: 17-2-2023
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))
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Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))
.(1)
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AGGIORNAMENTO(1)

La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1° s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale".