LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
                      (Doveri e responsabilita)

  Il  personale  degli enti e' tenuto a prestare la propria opera con
diligenza  e  zelo,  a  mantenere il segreto sulle notizie di cui sia
venuto  a  conoscenza  nell'espletamento  del  suo  ufficio  e la cui
divulgazione  possa  arrecare  danno  all'ente o ai terzi, a prendere
residenza nel luogo dove presta servizio.
  I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definirle specifiche
responsabilita'  da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni
esercitate,  a  disciplinare  gli  obblighi  nascenti  dai  doveri di
ufficio  in  conformita' con le funzioni e la struttura organizzativa
degli enti stessi.
  In  materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, nonche' di
responsabilita'    dei    dipendenti    per    i    danni    arrecati
all'amministrazione   o   ai  terzi,  si  applicano  le  disposizioni
stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
  L'orario  di  lavoro  e'  fissato  in  40  ore  settimanali  ed  e'
distribuito,   sentite   le  rappresentanze  sindacali,  in  modo  da
salvaguardare  in  ogni  caso  le  esigenze di servizio e l'interesse
degli utenti.
  Le   prestazioni   oltre   l'orario  normale  sono  consentite  con
provvedimento   motivato  in  presenza  di  situazioni  di  carattere
temporaneo  e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250
ore all'anno per ciascun dipendente.((4))
  Il   compenso   orario  del  lavoro  straordinario  e'  determinato
maggiorando  del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato
sulla   base  dell'orario  di  servizio  riferito  all'anno  e  dello
stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe
di  appartenenza.  -  Il  riposo  settimanale  e'  disciplinato dalle
disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L.
29  febbraio  1980,  n.33  (in G.U. 29/2/1980, n.59) ha disposto (con
l'art.14-octies)  che  "Per assicurare la tempestiva attuazione della
legge  7  febbraio  19791,  n.  29,  e del presente decreto-legge, il
limite  massimo  delle  prestazioni  oltre  l'orario  normale  di cui
all'articolo  8,  quinto  comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e'
elevato  per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a
400 ore."