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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-4-1975

Art. 5

(Assunzioni)


Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 16.
Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.
I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.
Per le qualifiche previste alle lettere c) e d) dell'articolo 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.
I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.
Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.