LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
Testo in vigore dal: 3-4-1975
                              Art. 32.
      (Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione)

  I  membri  dei  consigli  di  amministrazione  degli  enti pubblici
previsti  nella presente legge durano in carica per il tempo previsto
nelle  leggi  istitutive,  nei  regolamenti o negli statuti e possono
essere confermati una sola volta.
  I  membri  dei  consigli di amministrazione possono essere revocati
con le stesse modalita' previste per la loro nomina.
  Le  indennita'  di  carica  previste  per  gli  amministratori sono
determinate  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del  Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per
il  tesoro,  previa  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri. Tale
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Dei  consigli  di  amministrazione  non possono far parte, a nessun
titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.