LEGGE 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato.

vigente al 29/05/2023
Testo in vigore dal: 10-3-1975
                              Art. 14.

  L'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  elettori  tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni
previste dagli articoli 2 e 3".