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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  27-2-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

Ricorsi


Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Il ricorso ha effetto sospensivo. (17)
((19))

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.
I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.

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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che il comma 2 del presente articolo è abrogato "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001".
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AGGIORNAMENTO (19)

- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 è stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.