LEGGE 2 maggio 1974, n. 195

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2019)
Testo in vigore dal: 31-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi  forma
e in qualsiasi modo  erogati,  da  parte  di  organi  della  pubblica
amministrazione, di enti pubblici, di societa' con partecipazione  di
capitale pubblico superiore al 20 per cento o di societa' controllate
da  queste  ultime,  ferma  restando  la  loro  natura  privatistica,
((nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla
legge 8  novembre  1991,  n.  381,))  a  favore  di  partiti  o  loro
articolazioni politico-organizzative e  di  gruppi  parlamentari.  Il
divieto di cui al precedente periodo si applica anche  alle  societa'
con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore  al  20  per
cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime,  ove  tale
partecipazione assicuri comunque al soggetto  pubblico  il  controllo
della societa'. 
  Sono  vietati  altresi'  i  finanziamenti  o  i  contributi   sotto
qualsiasi forma, diretta  o  indiretta,  da  parte  di  societa'  non
comprese tra quelle  previste  nel  comma  precedente  in  favore  di
partiti  o  loro  articolazioni   politico-organizzative   o   gruppi
parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi  siano  stati
deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in
bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. 
  Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei  divieti
previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle societa'  di
cui al secondo comma, senza  che  sia  intervenuta  la  deliberazione
dell'organo societario o senza che il contributo o  il  finanziamento
siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa,
e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e  con
la multa fino al triplo  delle  somme  versate  in  violazione  della
presente legge.