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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1981)
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Testo in vigore dal:  22-5-1976
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Art. 4


Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, successivamente sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:
"Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purché i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti".
Gli impegni di spesa assunti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere destinati per non meno dell'85 per cento agli interventi ed ai contributi nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L.29 aprile 1976, n. 178 ha disposto (con l'art. 11) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisaquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge".