stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 agosto 1974, n. 370

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

(Anticipazione di fondi)
((Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende poste telegrafoniche e può essere modificato dalla legge finanziaria))
.