LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1974)
Testo in vigore dal: 1-3-1974
                               Art. 3.

  I  dipendenti  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore della
presente  legge  possono  chiedere,  ai  fini dell'aumento della base
pensionabile,   previsto   dal   precedente  articolo  2,  di  essere
assoggettati  al pagamento della ritenuta indicata dai commi quinto e
successivi  del  presente  articolo, per tutto o parte del periodo di
servizio  ferroviario  di  ruolo  anteriormente prestato, che risulti
coperto  da  contribuzione  inferiore  al  6,60  per cento nonche' di
quello ferroviario non di ruolo, per il quale sia gia' intervenuto il
provvedimento di riconoscimento ai fini di pensione.
  La  domanda  deve  essere presentata, a pena di decadenza, entro un
anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge e deve
contenere  l'indicazione  della  durata  del servizio per il quale si
chiede   l'assoggettamento   a   trattenuta;   in  mancanza  di  tale
indicazione, la richiesta si intende riferita all'intero periodo.
  Qualora  la  cessazione  dal  servizio  abbia  luogo, per qualunque
motivo, prima della scadenza di detto termine, la domanda deve essere
presentata,   a   pena  di  decadenza,  entro  novanta  giorni  dalla
cessazione stessa, da chi vi abbia interesse.
  I dipendenti indicati dal primo comma del presente articolo possono
chiedere,  altresi', con la osservanza dei termini previsti dai commi
secondo  e terzo, l'assoggettamento a trattenuta, anche per i servizi
ferroviari  non  di ruolo, validamente richiesti, per i quali non sia
ancora intervenuto il provvedimento di approvazione.
  La ritenuta di cui al presente articolo e' calcolata, per ogni anno
da  valutare,  nella  misura  dello  0,60 per cento dell'80 per cento
dello  stipendio  annuo lordo spettante al 1 luglio 1970 ed e' dovuta
per  intero  quando la durata complessiva del periodo da valutare non
supera  i  12  anni; e' ridotta alla meta' per il periodo eccedente e
fino  a  24  anni; e' ridotta ad un terzo per il periodo eccedente il
24° anno.
  L'assoggettamento   a  ritenuta  e',  altresi',  accordato  per  il
servizio  ferroviario  non di ruolo, per il quale non e' stata ancora
validamente  prodotta  la domanda di riscatto ai fini di pensione. In
tal  caso  la  richiesta  deve  essere avanzata, a pena di decadenza,
almeno  tre  anni  prima del raggiungimento del limite di eta' per il
collocamento a riposo, osservando, ove occorra, il disposto del terzo
comma  del  presente articolo. La ritenuta sara' calcolata sulla base
dello  stipendio  spettante  alla  data della domanda di riscatto del
servizio  ferroviario  non  di ruolo ai fini di pensione, adottando i
criteri   di   riduzione   previsti  al  quinto  comma  con  distinto
riferimento al solo periodo non di ruolo.
  L'assoggettamento  a  ritenuta  previsto dai precedenti commi 4 e 6
non  e' consentito per durate diverse da quelle riscattate ai fini di
pensione.
  La somma globale dovuta dal dipendente sara' trattenuta ratealmente
sulle  competenze  di  attivita'  di  servizio  per un periodo la cui
durata non puo' essere superiore alla meta', e comunque non inferiore
ad un quarto, del periodo valutato.
  Le quote non versate all'atto della cessazione dal servizio saranno
recuperate  in  unica soluzione sulla indennita' di buonuscita dovuta
al dipendente o ai superstiti, salvo che gli interessati non chiedano
che le quote stesse vengano trasferite sulla pensione.
  Nel  caso  di  pensioni  indirette  e  di riversibilita' le rate di
contributo  non  ancora  versate  alla  morte  del  dipendente  o del
pensionato   saranno   ridotte   proporzionalmente   alle   quote  di
riversibilita'.