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LEGGE 6 agosto 1974, n. 366

Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti.

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Testo in vigore dal:  24-8-1974

Art. 4

(Criteri di impiego delle somme stanziate)


Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge devono essere destinati, per non meno del 90 per cento, alle necessità dei porti di seconda categoria, prima classe, il cui traffico commerciale, con esclusione degli oli minerali, abbia superato nel 1972 un milione di tonnellate. La parte restante degli stanziamenti deve essere destinata alle necessità degli altri porti di competenza dello Stato.