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LEGGE 16 luglio 1974, n. 722

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.

Testo in vigore dal:  12-2-1975

Art. 5


Il decreto di cui al precedente articolo 3 dovrà altresì stabilire:
a) le, aggiunte di apportare al n. 136 della tabella, allegato A, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni, al fine di introdurre una tassa di esame di L. 100.000 per le domande di brevetto per varietà vegetali, nonché una tassa di domanda di L. 60.000 e una tassa di concessione di L. 200.000 per le licenze obbligatorie speciali;
b) le spese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative concernenti la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali si dovrà provvedere con le entrate derivanti dalle tasse previste alla lettera a) del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque setti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - TANASSI - BISAGLIA - DE MITA - GIOLITTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE