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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  24-1-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Attribuzioni del comitato centrale


Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 16;
c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;
e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;
f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;
g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;
h) proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.