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LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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Testo in vigore dal:  21-6-2000
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Art. 3

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164))
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La concessione di stoccaggio è accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità europea, o società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.
((2))

La concessione è regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a svolgere la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
Il trasferimento della concessione
((. . .))
di stoccaggio è consentito solo
((. . .))
previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
((. . .))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti "ai richiedenti".