LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1974)
Testo in vigore dal: 1-3-1974
                               Art. 2.

  Per  determinare  la  misura  del  trattamento  di  quiescenza  del
personale  di  cui al precedente articolo 1, si considera, quale base
pensionabile,  la  somma  dell'ultimo stipendio e degli altri assegni
integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.
  Tale aumento e' attribuito:
    a)  per  intero,  qualora la durata del servizio utile a pensione
sia  uguale  al  periodo  in  cui gli emolumenti percepiti sono stati
sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;
    b) per una quota proporzionale in caso diverso.
  Ai  fini  di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli
anni  di  servizio  eccedenti  il  numero  di quelli necessari per il
conseguimento della pensione nella misura massima.