LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Testo in vigore dal: 5-4-1974
                              Art. 20.
                          (Sanzioni penali)

  Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei
decreti  interministeriali  di  cui agli articoli 1 e 3 e' punito con
l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.