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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

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Testo in vigore dal:  5-4-1974

Art. 19

(Registro delle denunzie dei lavori)


In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente articolo 17.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.