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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. 33

Norme per l'applicazione della legge 24 giugno 1971, n. 447, con la quale sono stati aboliti il diritto per i servizi amministrativi ed il diritto di statistica.

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Testo in vigore dal:  6-4-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 giugno 1971, n. 447, concernente la soppressione del diritto per i servizi amministrativi e del diritto di statistica;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 18 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, tuttora applicabile in forza dell'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari, anche in deroga a quelle vigenti in materia doganale e di contabilità generale dello Stato, al fine di semplificare ed accelerare le procedure per la esecuzione dei rimborsi conseguenti all'applicazione della citata legge 24 giugno 1971, n. 447;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Ai rimborsi del diritto per i servizi amministrativi e delle quote di imposta generale sull'entrata e di imposta di conguaglio afferenti il diritto stesso, da eseguirsi in applicazione della legge 24 giugno 1971, n. 447, provvedono le intendenze di finanza nelle cui province sono poste le sedi delle dogane o sezioni doganali che hanno emesso le relative bollette di riscossione.
Le domande degli interessati devono essere corredate delle bollette-figlie originali. Con ciascuna domanda può essere chiesto il rimborso di somme pagate con più bollette, purché tali bollette siano state emesse dalla medesima dogana o sezione doganale e nello stesso esercizio finanziario.
L'intendente di finanza competente, accertato che la domanda è stata presentata in tempo utile e che, attraverso l'esame della rubrica di cui al successivo art. 2, per ciascuna delle bollette non risulti già in precedenza disposto il rimborso, procede direttamente alla liquidazione delle somme indebitamente riscosse e ne dispone il rimborso, prescindendo dallo inviare preventivamente le originali bollette-figlie all'ufficio, doganale emittente per il raffronto con le rispettive matrici e per gli altri adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia doganale.
È fatta salva in ogni caso la facoltà delle intendenze di finanza di chiedere agli uffici doganali emittenti il controllo preventivo delle bollette figlie esibite dagli interessati. Detto controllo è tuttavia obbligatorio per le bollette in relazione a ciascuna delle quali la somma complessiva da rimborsare superi le lire sessantamila.