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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 852

Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali.

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Testo in vigore dal:  15-1-1974

Art. 3


A decorrere dal 1 gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La base imponibile del contributo di cui al comma precedente è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.