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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2023)
Testo in vigore dal:  11-1-1974

Art. 5

(Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo)


Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità.
Con decreto del Ministro per l'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso.
Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attività di culto, è richiesta:
1) per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
2) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero.
Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attività all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.