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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico)


È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola "Fondo".
Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio
((pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie))
.
Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Fondo subentra nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi già istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 28 della presente legge.